IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1162 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Napoli  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Dopo   l'art.   199,  e  con  il  conseguente  spostamento  della
numerazione  degli  articoli seguenti, sono inseriti i nuovi seguenti
articoli:

                   Biblioteca centrale di facolta'

  Art.  200.  -  Presso  la  facolta'  di  farmacia  e'  istituita la
biblioteca centrale di facolta'.
  La direzione e' affidata a un bibliotecario di seconda classe o con
qualifica superiore, in sua mancanza ad un professore ufficiale della
facolta', designato dalla stessa.
  Alla  biblioteca  puo' essere adibito apposito personale a norma di
legge.  Il funzionamento della biblioteca centrale e' disciplinato da
un regolamento curato dal consiglio di facolta'.

                    Centro di analisi strumentale

  Art.  201.  - Nella facolta' di farmacia e' costituito il centro di
analisi  strumentale  avente  lo  scopo di promuovere e coordinare la
migliore  utilizzazione  degli strumenti di analisi della facolta' di
farmacia  e  delle  competenze  dei ricercatori, nell'interesse dello
sviluppo della ricerca di base e della ricerca applicata. Sono utenti
del  centro  tutti  i  ricercatori  della  facolta'  di  farmacia. La
responsabilita' patrimoniale del centro e' affidata al preside mentre
il  suo  funzionamento  e' disciplinato da un regolamento emanato dal
consiglio di facolta'.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 4 giugno 1979

                               PERTINI

                                                            SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1980
  Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 96